Convenzione 133›Parte I
Art. 2
In vigore dal 14 mag 1981
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Ai fini dell'applicazione della presente convenzione:
a) con il termine "nave" s'intende qualsiasi imbarcazione alla quale si applica la convenzione;
b) con il termine "tonnellate" s'intendono le tonnellate di stazza lorda;
c) con il termine "nave passeggeri" s'intende qualsiasi nave per la quale è valido: i) sia un certificato di sicurezza per nave passeggeri rilasciato in conformità alle disposizioni in vigore della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare; ii) sia un certificato per il trasporto di passeggeri;
d) con il termine "ufficiale" s'intende qualsiasi persona, ad eccezione del capitano, che possegga il grado di ufficiale, secondo la legislazione nazionale o, in mancanza di una tale legislazione, secondo i contratti collettivi o la consuetudine;
e) il termine "personale subalterno" significa qualsiasi membro dell'equipaggio tranne gli ufficiali;
f) con il termine "membro del personale di maestranza" s'intende qualsiasi membro del personale subalterno che eserciti una funzione di sorveglianza o assuma una particolare responsabilità e che sia considerato come tale dalla legislazione nazionale o, in mancanza di tale legislazione, dai contratti collettivi o dalla consuetudine;
g) il termine "adulto" si applica a qualsiasi persona che abbia almeno diciotto anni;
h) il termine "alloggio dell'equipaggio" comprende i dormitori, le mense, le installazioni sanitarie, le infermerie e i luoghi di ricreazione previsti per uso dell'equipaggio;
i) il termine "prescritto" significa prescritto dalla legislazione nazionale o dall'autorità competente;
j) il termine "approvato" significa approvato dall'autorità competente;
k) il termine "nuova immatricolazione" significa nuova immatricolazione in occasione di un cambiamento simultaneo di bandiera e di proprietà di una nave.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;158#art-c-2-2