Convenzione 133›Parte II
Art. 6
33 / 72In vigore dal 14 mag 1981
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1. La superficie delle mense destinate agli ufficiali od al personale subalterno non sarà inferiore a 1 metro quadro (10,76 piedi quadri) per ogni posto a sedere previsto.
2. Ogni mensa sarà dotata di tavoli e di sedie omologati, fissi o amovibili, in numero sufficiente per il maggior numero probabile di membri dell'equipaggio che li utilizzeranno contemporaneamente.
3. I seguenti impianti saranno in ogni momento utilizzabili, quando i membri dell'equipaggio sono a bordo:
a) un frigorifero di comodo accesso e di capacità sufficiente per il numero di persone che utilizzano la o le mense;
b) impianti che permettono di disporre di bevande calde;
c) impianti di distribuzione di acqua fresca.
4. L'autorità competente potrà concedere deroghe alle disposizioni contenute nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo riguardante la sistemazione delle mense, nella misura in cui le condizioni particolari esistenti a bordo delle navi passeggeri lo esigano.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;158#art-c-6-2