Convenzione 133Parte IV

Art. 17

In vigore dal 14 mag 1981
. 1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, la registrazione di tutte le ratifiche e denunzie che gli verranno comunicate dagli Stati membri dell'Organizzazione. 2. Notificando agli Stati membri dell'Organizzazione la registrazione dell'ultima ratifica necessaria all'entrata in vigore della convenzione, il Direttore generale richiamerà l'attenzione degli Stati membri dell'Organizzazione sulla data alla quale entrerà in vigore la presente convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;158#art-c-17-2

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