Convenzione 133›Parte IV
Art. 16
In vigore dal 14 mag 1981
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1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione può denunziarla allo scadere di un periodo di dieci anni dalla data iniziale di entrata in vigore della convenzione, con atto notificato al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrato. La denunzia avrà effetto soltanto un anno dopo essere stata registrata.
2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, nel termine di un anno dopo lo scadere del decennio menzionato al paragrafo precedente, non faccia uso della facoltà di denunzia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un altro decennio e, in seguito, potrà denunziare la presente convenzione allo scadere di ciascun periodo di dieci anni nelle condizioni previste al presente articolo.
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;158#art-c-16-2