Convenzione 133Parte IV

Art. 15

In vigore dal 14 mag 1981
. 1. La presente convenzione sarà vincolante solo per gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale. 2. La presente convenzione entrerà in vigore dodici mesi dopo la data alla quale saranno state registrate le ratifiche di dodici Stati membri possessori ciascuno di una marina mercantile di oltre 1 milione di tonnellate di stazza, essendo inteso che almeno quattro di essi dovranno possedere ciascuno una marina mercantile di almeno 2 milioni di tonnellate di stazza. 3. In seguito, la presente convenzione entrerà in vigore per ciascuno Stato membro sei mesi dopo la data di registrazione della sua ratifica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1981-04-10;158#art-c-15-2

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo