Art. 25
LEGGE 3 gennaio 1981, n. 6
In vigore dal 2 nov 1990
Decorrenza del nuovo regime pensionistico e norme transitorie
Sono disciplinate dalla presente legge le pensioni di vecchiaia e di anzianità che maturano dal 1 gennaio del secondo anno successivo alla sua entrata in vigore.
Le pensioni di vecchiaia maturate entro la data di cui al comma precedente sono regolate dalla normativa previgente; così anche le relative pensioni di reversibilità e quelle indirette se il pensionato, o rispettivamente l'iscritto, sia defunto prima della stessa data.
Sono concesse e sono reversibili secondo la normativa previgente anche le pensioni di invalidità per le quali i presupposti si sono verificati, e la domanda sia stata presentata, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Resta salva, nei limiti dei relativi presupposti, la facoltà di chiedere il ricalcolo secondo l' della presente legge.
Per coloro che siano iscritti alla Cassa dal 1961 sono utili, ai soli fini della maturazione del diritto alla pensione di anzianità, anche gli anni di anteriore effettivo esercizio professionale.
L'entità della pensione è commisurata all'anzianità effettiva di iscrizione e contribuzione.
Per coloro che siano iscritti continuativamente alla Cassa dalla data di entrata in funzione della Cassa stessa si prescinde dalla condizione della antecedenza dell'iscrizione al compimento del quarantesimo anno di età, di cui all', primo comma, lettera b), ed all', quarto comma.
Gli iscritti alla Cassa in data anteriore alla entrata in vigore della presente legge conservano il diritto:
1) alla pensione di vecchiaia con l'anzianità minima di 20 anni;
2) alla pensione di inabilità ed indiretta con l'anzianità
minima di:
a) due anni se iscritti prima del cinquantesimo anno di età;
b) cinque anni, ovvero due anni ove l'evento sia conseguente ad infortunio, se iscritti devono il cinquantesimo anno di età ma prima del sessantesimo anno di età.
In caso di maturazione del diritto a pensione in virtù dei requisiti di cui al comma precedente, la pensione di vecchiaia e commisurata agli anni di effettiva iscrizione e contribuzione, con le modalità di cui all'articolo 2;la pensione di inabilità e indiretta è liquidata con i criteri di cui rispettivamente agli .
COMMA ABROGATO DALLA L. 11 OTTOBRE 1990, N.290
Sino alla data di cui al primo comma del presente articolo la pensione minima di vecchiaia è fissata in lire tre milioni annui.
L'importo di cui al comma precedente è comprensivo del supplemento di pensione previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 55.
I trattamenti previdenziali maturati ai sensi dell' della legge 4 marzo 1958, n. 179, e dell'articolo 6, secondo comma, della legge 11 novembre 1971, n. 1046, non sono soggetti a rideterminazione in dipendenza delle variazioni delle pensioni per altro titolo percepite ma restano definitivamente acquisiti nella misura già in godimento.
1 trattamenti previdenziali maturati ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge 11 novembre 1971, n. 1046, e non ancora in godimento, saranno liquidati nella misura e con le modalità stabilite prima dell'entrata in vigore della presente legge.
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