Art. 7

LEGGE 3 gennaio 1981, n. 6

In vigore dal 2 nov 1990
Pensioni di riversibilità ed indirette 1. Le pensioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 sono reversibili ai superstiti, nei casi ed alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato, secondo le disposizioni seguenti: a) al coniuge, nella misura e con l'aggiunta, per ogni figlio minorenne o maggiorenne inabile a proficuo lavoro, previste dal comma 2; b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minorenni e ai maggiorenni inabili a proficuo lavoro. 2. La misura della pensione è pari al sessanta per cento della pensione diretta percepita dal defunto o che sarebbe spettata al medesimo. Il titolare della pensione ha diritto ad un'aggiunta del venti per cento per ogni altro superstite fino ad un massimo complessivo pari al cento per cento della pensione diretta. 3. La pensione indiretta spetta, nei casi e alle condizioni di cui al comma 1, ai coniugi e ai figli dell'iscritto defunto senza diritto a pensione, semprechè quest'ultimo abbia maturato al momento del decesso almeno cinque anni anche non consecutivi di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa. Si prescinde dall'anzianità minima quando l'evento è causato da infortunio. La pensione indiretta è calcolata con le stesse modalità previste per la pensione di vecchiaia, con riferimento all'anzianità maturata a tal fine; la pensione minima di cui al terzo comma dell'articolo 2 è proporzionalmente ridotta in trentesimi in base all'anzianità medesima, con un minimo non inferiore a venti trentesimi. La pensione indiretta spetta nelle percentuali di cui al comma 2. 4. Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di studio, sino al compimento della durata minima legale del corso di studio seguito e comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno d'età
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