Art. 14

LEGGE 3 gennaio 1981, n. 6

In vigore dal 2 nov 1990
Rivalutazione dei redditi Le entità dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli da 2 a 7, sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice ISTAT di cui all'articolo 15. A tal fine il consiglio di amministrazione della Cassa redige entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati pubblicati dall'Istituto centrale di statistica (ISTAT), apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno, e la comunica al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministro del tesoro per la relativa approvazione. L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione . (1) La percentuale di cui sopra può essere variata con la procedura di cui all'articolo 12, secondo comma, tenuto conto dell'andamento finanziario della Cassa.
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