Art. 19

LEGGE 3 gennaio 1981, n. 6

In vigore dal 29 gen 1981
Controllo delle comunicazioni La Cassa ha facoltà di esigere dall'iscritto e dagli aventi diritto a pensione indiretta, all'atto della domanda di pensione o delle revisioni, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate alla Cassa e le dichiarazioni annuali dei redditi e del volume d'affari, limitatamente agli ultimi dieci anni. La Cassa può altresì inviare questionari con richiesta di conoscere elementi rilevanti quanto all'iscrizione e alla contribuzione. In caso di mancata risposta si applica il disposto di cui all', quinto comma, ed è sospesa la corresponsione della pensione fino alla comunicazione della risposta.
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