Art. 23

LEGGE 3 gennaio 1981, n. 6

In vigore dal 29 gen 1981
Base del reddito per il passato Agli effetti del calcolo delle pensioni secondo la presente legge, è data facoltà di integrare alla misura di cui al primo comma dell', i versamenti contributivi individuali effettuati per gli anni anteriori a quello di cui all' e successivi al 1973. Per gli anni 1973 e precedenti è data facoltà di integrare i versamenti contributivi individuali effettuati in regime obbligatorio alla misura minima di cui al secondo comma dell'. Agli effetti del calcolo delle pensioni secondo la presente legge, per gli anni anteriori a quello di cui all', si assume quale reddito, ai fini di cui all'articolo 2, primo comma, e di cui alle altre norme che vi fanno riferimento: a) per gli anni per i quali non siano state esercitate le facoltà di cui ai precedenti commi il decuplo del contributo individuale versato dall'iscritto per ciascuno degli anni da considerare in regime obbligatorio; b) per gli anni per i quali sia stata esercitata la facoltà di cui al precedente secondo comma, il decuplo del contributo soggettivo minimo di cui al secondo comma dell'.
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