Art. 7

LEGGE 18 dicembre 1980, n. 905

In vigore dal 3 gen 1981
Per gli infermieri professionali cittadini di altri Stati membri è istituito un servizio informazioni sulla legislazione sanitaria e sociale e sulla deontologia professionale presso il Ministero della sanità. Il Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, sentite le regioni interessate ovvero le province autonome di Trento e Bolzano, nonchè la Federazione nazionale dei collegi degli infermieri professionali, promuove, ove ne ravvisi l'opportunità, corsi facoltativi per la acquisizione delle conoscenze linguistiche necessarie per l'esercizio della professione. All'onere annuo valutato in lire 20 milioni a decorrere dall'anno 1979 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 1112 dello stato di previsione del Ministero della sanità per il medesimo anno finanziario e di quelli per gli esercizi successivi.
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