Art. 13

LEGGE 18 dicembre 1980, n. 905

In vigore dal 3 gen 1981
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 dicembre 1980 PERTINI FORLANI - ANIASI - BODRATO - COLOMBO - ANDREATTA Visto, il Guardasigilli: SARTI
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