Art. 4
LEGGE 18 dicembre 1980, n. 905
In vigore dal 3 gen 1981
Agli infermieri professionali di cui all', per i procedimenti disciplinari e le relative sanzioni, si applicano, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1049, le disposizioni previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1980-12-18;905#art-4