Art. 1

LEGGE 18 dicembre 1980, n. 905

In vigore dal 3 gen 1981
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Ai cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea in possesso dei titoli, diplomi e certificati di cui agli allegati A e B della presente legge è riconosciuto il titolo di infermiere professionale ed è consentito l'esercizio della relativa attività professionale. L'uso di tale titolo e delle relative abbreviazioni è consentito sia nella lingua dello Stato di origine o di provenienza, sia nella lingua italiana, in conformità alle corrispondenze del titolo stesso enunciate negli allegati A e B. Gli elenchi di cui agli allegati alla presente legge sono modificati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.
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