Art. 5
LEGGE 18 dicembre 1980, n. 905
In vigore dal 3 gen 1981
Il Ministero della sanità comunica, per il tramite del Ministero degli affari esteri, allo Stato di origine o di provenienza dell'interessato, le sanzioni disciplinari adottate ai sensi dell', nonchè quelle penali per reati concernenti l'esercizio della professione.
A tal fine il collegio degli infermieri professionali dà comunicazione al Ministero della sanità di tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio professionale.
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