Art. 2
In vigore dal 13 gen 1981
Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità rispettivamente agli degli atti stessi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-rd-2