Art. 3
In vigore dal 13 gen 1981
Ai fini della esecuzione degli obblighi derivanti dall'applicazione della presente legge, è autorizzata la complessiva spesa valutata in L. 618.442.400.000.
All'onere relativo all'anno finanziario 1980, valutato in L. 10.000.000.000, si provvede con corrispondente "riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario; per gli anni 1981 e successivi, con apposita disposizione da inserire nella legge annuale di approvazione del bilancio dello Stato, sarà determinata la somma occorrente per dare esecuzione alla presente legge, a valere sull'autorizzazione prevista al precedente comma.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 29 novembre 1980
PERTINI
FORLANI - COLOMBO - SARTI - REVIGLIO - ANDREATTA - LA MALFA - BARTOLOMEI - BISAGLIA - MANCA - COMPAGNA - DE MICHELIS
Visto, il Guardasigilli: SARTI
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