Accordo
Art. 8
In vigore dal 13 gen 1981
Il presente accordo scade al termine di un periodo di 5 anni a decorrere dal 1" marzo 1980, vale a dire il 28 febbraio 1985- Esso cessa di avere effetto nei confronti di ogni Stato firmatario che, a norma dell' della seconda convenzione ACP-CEE di Lomè, cessi di far parte di quest'ultima.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-a-8