Art. 2

Art. 2

In vigore dal 13 gen 1981
Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità rispettivamente agli degli atti stessi.
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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-rd-2