Art. 11

LEGGE 13 agosto 1980, n. 466

In vigore dal 6 set 1980
La speciale elargizione prevista dall' della legge 21 dicembre 1978, n. 862, è elevata, con effetto dalla data di cui all' della legge predetta, a lire 100 milioni ed è esente da IRPEF. Le provvidenze a favore del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e della Azienda di Stato per i servizi telefonici, vittima di azioni criminose, e degli aventi causa, restano disciplinate dalle disposizioni contenute nella citata legge 21 dicembre 1978, n. 862.
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