Art. 13
LEGGE 13 agosto 1980, n. 466
In vigore dal 6 set 1980
All'onere derivante nell'anno 1980 dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive lire 45 miliardi, si provvede mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Selva di Val Gardena, addì 13 agosto 1980
PERTINI
COSSIGA - ROGNONI -
PANDOLFI - LAGORIO -
MORLINO - REVIGLIO -
MARCORA - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Storico versioni
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