Art. 10
LEGGE 13 agosto 1980, n. 466
In vigore dal 25 dic 1981
I benefici di cui ai precedenti articoli hanno effetto dal 1 gennaio 1969.
Il beneficio di cui all' della legge 27 ottobre 1973, n. 629, e successive modificazioni, è esteso ai familiari degli appartenenti alle Forze di polizia deceduti nelle circostanze indicate nell' della legge stessa, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1961 e il 31 dicembre 1968.
Il beneficio di cui al precedente comma è corrisposto secondo le modalità indicate nell' della presente legge
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