Art. 1

LEGGE 13 agosto 1980, n. 466

In vigore dal 6 set 1980
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 28 novembre 1975, n. 624, all' della legge 27 ottobre 1973, n. 629, è aggiunto il seguente comma: "Per vittime del dovere ai sensi del precedente comma s'intendono i soggetti di cui all' della presente legge deceduti nelle circostanze ivi indicate nonchè quelli deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso".
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urn:nir:stato:legge:1980-08-13;466#art-1

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