Art. 42

LEGGE 11 luglio 1980, n. 312

In vigore dal 13 lug 1980
(Categorie di personale) Il presente titolo si applica al personale statale della scuola materna, elementare, secondaria e artistica, delle istituzioni educative e delle scuole speciali dello Stato, che svolge le funzioni proprie dell'attuale personale: ispettivo tecnico-periferico; direttivo; docente; educativo; non docente.
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