Art. 42
LEGGE 11 luglio 1980, n. 312
In vigore dal 13 lug 1980
(Categorie di personale)
Il presente titolo si applica al personale statale della scuola materna, elementare, secondaria e artistica, delle istituzioni educative e delle scuole speciali dello Stato, che svolge le funzioni proprie dell'attuale personale:
ispettivo tecnico-periferico;
direttivo;
docente;
educativo;
non docente.
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