Art. 38

LEGGE 11 luglio 1980, n. 312

In vigore dal 13 lug 1980
(Trattamento economico degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori) Con effetto dal 1 luglio 1978 gli articoli 148, 155, 169, 171 e 178 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti: ART. 148 - "All'ufficiale giudiziario che con la percezione dei diritti al netto del due per cento per le spese d'ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale non venga a percepire l'importo dello stipendio iniziale previsto per il personale appartenente alla sesta qualifica funzionale, compete a carico dell'erario un'indennità integrativa fino a raggiungere l'importo medesimo. Tale importo è progressivamente elevato, in relazione all'anzianità di servizio maturata dall'ufficiale giudiziario, all'ammontare dello stipendio spettante ai dipendenti della sesta qualifica funzionale di pari anzianità di servizio. Il presidente della corte di appello provvede alla virtuale attribuzione ai fini suddetti delle classi di stipendio e degli aumenti periodici biennali nei limiti, alle condizioni e con la procedura previsti per i dipendenti civili dello Stato. Il diritto di abbreviazione e riconoscimento anticipato dell'anzianità di servizio, concesso, secondo le norme vigenti in materia, agli impiegati dello Stato, è attribuito agli ufficiali giudiziari che siano stati combattenti, agli effetti del trattamento economico di cui ai precedenti commi, con decreto ministeriale, su proposta del presidente della corte di appello, sentito il pubblico ministero". ART. 155 - "Quando l'ammontare dei diritti computabili ai fini dell'indennità integrativa al netto del due per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento della tassa erariale superi annualmente lo importo dello stipendio spettante al personale appartenente alla sesta qualifica funzionale avente la stessa anzianità di servizio dell'ufficiale giudiziario, lo stesso deve versare all'erario il 95 per cento della parte dei diritti eccedente tale importo". ART. 169 "All'aiutante ufficiale giudiziario che con i diritti percepiti al netto del due per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale non venga a percepire l'importo dello stipendio iniziale previsto per il personale appartenente alla quarta qualifica funzionale compete a carico dell'erario una indennità fino a raggiungere l'importo medesimo. Tale importo è progressivamente elevato, in relazione all'anzianità di servizio maturata dall'aiutante ufficiale giudiziario, all'ammontare dello stipendio spettante al personale della quarta qualifica funzionale di pari anzianità di servizio. Si applicano all'aiutante ufficiale giudiziario le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 148. Per la liquidazione della indennità integrativa, l'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente esegue le prescrizioni di cui al primo comma dell'articolo 149 anche nei confronti degli aiutanti ufficiali giudiziari. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nello stesso articolo 149 e negli articoli 150 e 152". ART. 171. - "Si applicano agli aiutanti ufficiali giudiziari le disposizioni di cui all'articolo 154. Quando l'ammontare dei diritti computabili ai fini dell'indennità integrativa, al netto del due per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento della tassa erariale, superi annualmente l'importo dello stipendio spettante al personale appartenente alla quarta qualifica funzionale avente la stessa anzianità di servizio dell'aiutante ufficiale giudiziario, lo stesso deve versare all'erario il 95 per cento della parte dei diritti eccedente tale importo". ART. 178. - "Al coadiutore che con la percezione dei diritti di cui al precedente articolo, al netto del dieci per cento delle tasse erariali sui diritti medesimi, non consegue l'importo dello stipendio iniziale spettante al personale appartenente alla quarta qualifica funzionale compete, a carico dell'erario, una indennità integrativa sino a raggiungere l'importo medesimo. Tale importo è progressivamente elevato, in relazione all'anzianità di servizio maturata dal coadiutore, all'ammontare dello stipendio spettante al personale della quarta qualifica funzionale, di pari anzianità di servizio. La liquidazione, il controllo delle indennità ed il versamento delle eccedenze all'erario sono effettuati a norma degli articoli 149, 150, 151 e 171, in quanto applicabili".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1980-07-11;312#art-38

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo