Art. 37
LEGGE 11 luglio 1980, n. 312
In vigore dal 13 lug 1980
(Trattamento di previdenza al personale delle ex imposte di consumo)
Per i trattamenti di pensione e di anzianità e per le relative contribuzioni previste per il personale delle abolite imposte di consumo restano in vigore le disposizioni di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, salvo quanto previsto dal successivo comma.
Al personale delle abolite imposte di consumo iscritto al Fondo speciale di previdenza INPS regolato dal regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell' del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, fermo restando il diritto alle indennità comunque spettanti per la risoluzione del rapporto di lavoro.
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