Art. 42 · LEGGE 11 luglio 1980, n. 312

Art. 42

LEGGE 11 luglio 1980, n. 312

In vigore dal 13 lug 1980
(Categorie di personale) Il presente titolo si applica al personale statale della scuola materna, elementare, secondaria e artistica, delle istituzioni educative e delle scuole speciali dello Stato, che svolge le funzioni proprie dell'attuale personale: ispettivo tecnico-periferico; direttivo; docente; educativo; non docente.
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