Art. 3

LEGGE 8 luglio 1980, n. 343

In vigore dal 25 apr 1981
Le guardie di pubblica sicurezza ausiliarie sono collocate in congedo illimitato al termine del periodo di servizio e nei loro riguardi si applicano, per il richiamo in servizio di polizia, le disposizioni contenute nell'articolo 37 della legge 26 luglio 1961, n. 709. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 1 APRILE 1981, N. 121 COMMA SOPPRESSO DALLA L. 1 APRILE 1981, N. 121 In ogni caso, il servizio già prestato dalla data dell'iniziale reclutamento è valido a tutti gli effetti sia giuridici che economici qualora le guardie di pubblica sicurezza ausiliarie contraggano la ferma volontaria di anni tre.
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