Art. 3
LEGGE 8 luglio 1980, n. 343
In vigore dal 25 apr 1981
Le guardie di pubblica sicurezza ausiliarie sono collocate in congedo illimitato al termine del periodo di servizio e nei loro riguardi si applicano, per il richiamo in servizio di polizia, le disposizioni contenute nell'articolo 37 della legge 26 luglio 1961, n. 709.
COMMA SOPPRESSO DALLA L. 1 APRILE 1981, N. 121
COMMA SOPPRESSO DALLA L. 1 APRILE 1981, N. 121
In ogni caso, il servizio già prestato dalla data dell'iniziale reclutamento è valido a tutti gli effetti sia giuridici che economici qualora le guardie di pubblica sicurezza ausiliarie contraggano la ferma volontaria di anni tre.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1980-07-08;343#art-3