Art. 4

LEGGE 8 luglio 1980, n. 343

In vigore dal 3 ago 1980
Il Ministero dell'interno può in qualsiasi momento, durante la ferma di leva, esonerare le guardie di pubblica sicurezza ausiliarie dal servizio del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza con provvedimento motivato. Le guardie di pubblica sicurezza ausiliarie esonerate vengono poste a disposizione dei distretti militari competenti, per il completamento della ferma di leva. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 luglio 1980 PERTINI COSSIGA - ROGNONI - MORLINO - LAGORIO - REVIGLIO - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: MORLINO
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