Art. 2
LEGGE 8 luglio 1980, n. 343
In vigore dal 3 ago 1980
Le guardie di pubblica sicurezza ausiliarie sono soggette alle norme del relativo stato giuridico dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nonchè alle norme di servizio previste per gli appartenenti a tale Corpo.
Le guardie di pubblica sicurezza ausiliarie assumono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di agenti di pubblica sicurezza al compimento del quarto mese di servizio e con la medesima decorrenza è loro attribuito il trattamento economico previsto dalle norme vigenti per i carabinieri ausiliari.
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