Protocollo

Art. VIII

Applicazione provvisoria.

In vigore dal 3 ago 1980
ARTICOLO VIII. (Applicazione provvisoria). Ogni parte contemplata all'articolo V del presente Protocollo può depositare presso il Governo degli Stati Uniti d'America una dichiarazione di applicazione provvisoria del presente Protocollo, con la riserva di depositare anche una dichiarazione di applicazione provvisoria del Protocollo del 1978 che proroga per la quarta volta la Convenzione sul commercio del grano del 1971. Qualsiasi altra parte la cui domanda di adesione sia approvata, può depositare anch'essa presso il Governo degli Stati Uniti d'America una dichiarazione di applicazione provvisoria, con la riserva di depositare anche una dichiarazione di applicazione provvisoria del Protocollo del 1978 che proroga per la quarta volta la Convenzione sul commercio del grano del 1971, a meno che non sia già parte del suddetto Protocollo o che non abbia già depositato una dichiarazione di applicazione provvisoria del suddetto Protocollo. Ogni parte che depositi una tale dichiarazione applica provvisoriamente il presente Protocollo ed è considerata provvisoriamente come ne fosse parte.
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urn:nir:stato:legge:1980-07-08;342#art-p-viii

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