Protocollo

Art. IX

Entrata in vigore.

In vigore dal 3 ago 1980
ARTICOLO IX. (Entrata in vigore). 1. Il presente Protocollo entra in vigore, per le parti che avranno depositato strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione, di conclusione o di adesione: a) il 24 giugno 1978 per tutte le disposizioni diverse dell'articolo II della Convenzione e dell'articolo III del Protocollo; b) il 1 luglio 1978 per l'articolo II della Convenzione e l'articolo III del Protocollo con la riserva che tutte le altre parti indicate al paragrafo 1 dell'articolo V del presente Protocollo abbiano depositato tali strumenti oppure una dichiarazione di applicazione provvisoria entro il 23 giugno 1978 e che il Protocollo del 1978 che proroga per la quarta volta la Convenzione relativa al commercio del grano del 1971 sia entrato in vigore il presente Protocollo entra in vigore, per tutte le altre parti che depositino uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione, di conclusione o di adesione dopo l'entrata in vigore del Protocollo alla data del suddetto deposito. 2. Se il presente Protocollo non entra in vigore in conformità delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, le parti che, al 24 giugno 1978, avranno depositato strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione, di conclusione o di adesione, oppure dichiarazione di applicazione provvisoria, potranno, di comune accordo, decidere che esso entrerà in vigore tra le parti che hanno depositato strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione, di conclusione o di adesione, oppure dichiarazione di applicazione provvisoria, a condizione che il Protocollo del 1978 che proroga per la quarta volta la Convenzione sul commercio del grano del 1971 sia in vigore, oppure potranno adottare qualsiasi altra misura che la situazione sembrerà loro esigere.
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urn:nir:stato:legge:1980-07-08;342#art-p-ix

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