Protocollo

Art. VII

Adesione.

In vigore dal 3 ago 1980
ARTICOLO VII. (Adesione). 1. Il presente Protocollo è aperto all'adesione di tutte le parti contemplate all'articolo V del detto Protocollo, con la riserva che ciascuna di esse aderisca ugualmente al Protocollo del 1978 che proroga per la quarta volta la Convenzione sul commercio del grano del 1971 e con la riserva anche, nel caso di ciascuna parte contemplata al paragrafo 2 dell'articolo V; che il suo contributo sia almeno eguale a quello che aveva sottoscritto nella Convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1967. Gli strumenti di adesione previsti al presente paragrafo saranno depositati al più tardi il 23 giugno 1978, rimanendo inteso che il Comitato per l'aiuto alimentare può concedere una o più proroghe del termine a qualsiasi parte che a tale data non avrà depositato il proprio strumento di adesione. 2. Il Comitato per l'aiuto alimentare può approvare l'adesione al presente Protocollo, in qualità di donatore, del Governo di qualsiasi membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, delle sue istituzioni specializzate o dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica, alle condizioni ritenute appropriate dal Comitato per l'aiuto alimentare, con la riserva che tale Governo aderisca nel medesimo tempo anche al Protocollo del 1978 che proroga per la quarta volta la Convenzione sul commercio del grano del 1971, se non è già parte di tale Protocollo. 3. L'adesione ha luogo con il deposito di uno strumento di adesione presso il Governo degli Stati Uniti d'America.
Storico versioni

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