Protocollo
Art. V
Firma.
In vigore dal 3 ago 1980
ARTICOLO V.
(Firma).
1. Il presente Protocollo verrà aperto, a Washington, dal 26 aprile 1978 al 17 maggio 1978 incluso, alla firma dei Governi dell'Argentina, dell'Australia, del Canada, degli Stati Uniti d'America, della Finlandia, del Giappone, della Svezia e della Svizzera nonché della Comunità economica europea e dei suoi Stati membri, con la riserva che essi firmino tanto il presente Protocollo quanto il Protocollo del 1978 che proroga per la quarta volta la Convenzione sul commercio del grano del 1971.
2. Il presente Protocollo sarà anche aperto, alle stesse condizioni, alla firma di ciascuna delle parti della Convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1967, non indicate al paragrafo 1 del presente articolo, a condizione che il suo contributo sia almeno uguale a quello che aveva; sottoscritto nella Convenzione sull'aiuto alimentare del 1967.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1980-07-08;342#art-p-v