Art. 29

LEGGE 30 aprile 1980, n. 149

In vigore dal 15 mag 1980
Per l'anno finanziario 1980 le somme dovute dalle singole Amministrazioni statali a quella delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi degli del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, restano stabilite nel complessivo importo di lire 110.669.000.000 e sono poste a carico del Ministero del tesoro.
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