Art. 29 · LEGGE 30 aprile 1980, n. 149

Art. 29

LEGGE 30 aprile 1980, n. 149

In vigore dal 15 mag 1980
Per l'anno finanziario 1980 le somme dovute dalle singole Amministrazioni statali a quella delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi degli del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, restano stabilite nel complessivo importo di lire 110.669.000.000 e sono poste a carico del Ministero del tesoro.
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