Art. 30

LEGGE 30 aprile 1980, n. 149

In vigore dal 15 mag 1980
È autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la concessione di contributi da parte del Tesoro dello Stato a favore del Fondo per il culto, per porre lo stesso in grado di adempiere ai suoi fini di istituto, nei limiti dei fondi iscritti, e che si renderà necessario iscrivere al capitolo n. 4493 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1980-04-30;149#art-30

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo