Art. 32
LEGGE 30 aprile 1980, n. 149
In vigore dal 15 mag 1980
Ai sensi dell' della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 1980, è stabilito in 100.
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