Convenzione

Art. 27

Funzionari diplomatici e consolari

In vigore dal 15 giu 1980
Funzionari diplomatici e consolari Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1980-04-02;202#art-c-27

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo