Convenzione
Art. 27
27 / 29Funzionari diplomatici e consolari
In vigore dal 15 giu 1980
Funzionari diplomatici e consolari
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-04-02;202#art-c-27