Art. 2

In vigore dal 15 giu 1980
Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all' della convenzione stessa. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 aprile 1980 PERTINI COSSIGA - RUFFINI - REVIGLIO - PRETI Visto, il Guardasigilli: MORLINO
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urn:nir:stato:legge:1980-04-02;202#art-rd-2

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