Convenzione
Art. 26
Trattamento nazionale più favorevole
In vigore dal 15 giu 1980
Trattamento nazionale più favorevole
Se la legislazione presente o futura di ciascuno degli Stati contraenti prevede disposizioni che concedono ad un residente di uno Stato contraente un trattamento più favorevole di quello previsto dalla presente Convenzione, tali disposizioni, per la parte in cui esse sono più favorevoli, non sono modificate dalla presente Convenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1980-04-02;202#art-c-26