Convenzione

Art. 26

Trattamento nazionale più favorevole

In vigore dal 15 giu 1980
Trattamento nazionale più favorevole Se la legislazione presente o futura di ciascuno degli Stati contraenti prevede disposizioni che concedono ad un residente di uno Stato contraente un trattamento più favorevole di quello previsto dalla presente Convenzione, tali disposizioni, per la parte in cui esse sono più favorevoli, non sono modificate dalla presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1980-04-02;202#art-c-26

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