Convenzione

Art. 21

Studenti ed apprendisti

In vigore dal 15 giu 1980
Studenti ed apprendisti 1. Una persona fisica che è o era residente di uno Stato contraente immediatamente prima di soggiornare nell'altro Stato contraente e che ivi è temporaneamente presente soltanto come studente presso una università, collegio o istituto di istruzione riconosciuti in detto altro Stato contraente o come apprendista, è esente dall'imposta in detto altro Stato relativamente: a) alle rimesse dall'estero destinate al suo mantenimento, alla sua istruzione o formazione professionale e b) alle remunerazioni per servizi personali resi in detto altro Stato al fine di integrare i mezzi di sostentamento necessari a tali scopi. 2. Una persona fisica che è o era residente di uno Stato contraente immediatamente prima di soggiornare nell'altro Stato contraente e che ivi è temporaneamente presente per un periodo non superiore a due anni soltanto a fini di studio, di ricerca o di formazione professionale e che riceve somme a titolo di borse di studio, di rimborso o di sussidio da parte di una organizzazione scientifica, culturale, religiosa o assistenziale oppure nel quadro di programmi in materia di assistenza tecnica d'iniziativa del Governo di uno Stato contraente, è esente dall'imposta in detto altro Stato relativamente: a) all'ammontare di tali somme ricevute a titolo di borse di studio, di rimborso o di sussidio e b) alle rimesse dall'estero destinate al suo mantenimento, alla sua istruzione o formazione, e c) alle remunerazioni per servizi personali resi in detto altro Stato a condizione che tali servizi siano connessi agli studi, alla ricerca o alla sua formazione professionale oppure siano a carattere occasionale. 3. Una persona fisica che è o era residente di uno Stato contraente immediatamente prima di soggiornare nell'altro Stato contraente e che ivi è temporaneamente presente per un periodo non superiore a dodici mesi soltanto in qualità di lavoratore dipendente dal Governo o da una impresa di detto altro Stato, in base a contratto o ad altri accordi, al fine di acquisire esperienza tecnica professionale o commerciale è esente dall'imposta in detto altro Stato relativamente: a) alle rimesse dall'estero destinate al suo mantenimento, alla sua istruzione o formazione professionale, e b) ad ogni altra ragionevole remunerazione per servizi personali resi in detto altro Stato, a condizione che tali servizi siano connessi ai suoi studi o alla sua formazione professionale oppure siano a carattere occasionale.
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urn:nir:stato:legge:1980-04-02;202#art-c-21

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