Convenzione
Art. 17
Artisti e sportivi
In vigore dal 15 giu 1980
Artisti e sportivi
1. Nonostante le disposizioni degli , i redditi che i professionisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i musicisti, nonché gli sportivi ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualità sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attività sono svolte, a meno che la visita a detto Stato sia effettivamente finanziata, direttamente o indirettamente, con fondi pubblici dell'altro Stato contraente.
2. Nonostante quanto contenuto nella presente Convenzione, se i servizi menzionati nel paragrafo 1 sono forniti in uno Stato contraente da un'impresa dell'altro Stato contraente, gli utili derivanti a tale impresa dalla attività di fornitura di questi servizi sono tassabili nel detto primo Stato a meno che l'impresa sia effettivamente finanziata, per la fornitura di detti servizi, direttamente o indirettamente, con fondi pubblici dell'altro Stato contraente.
3. Ai fini del presente articolo, l'espressione "fondi pubblici di uno Stato contraente" comprende i fondi pubblici costituiti da una sua suddivisione amministrativa o un suo ente locale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1980-04-02;202#art-c-17