Convenzione

Art. 17

Artisti e sportivi

In vigore dal 15 giu 1980
Artisti e sportivi 1. Nonostante le disposizioni degli , i redditi che i professionisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i musicisti, nonché gli sportivi ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualità sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attività sono svolte, a meno che la visita a detto Stato sia effettivamente finanziata, direttamente o indirettamente, con fondi pubblici dell'altro Stato contraente. 2. Nonostante quanto contenuto nella presente Convenzione, se i servizi menzionati nel paragrafo 1 sono forniti in uno Stato contraente da un'impresa dell'altro Stato contraente, gli utili derivanti a tale impresa dalla attività di fornitura di questi servizi sono tassabili nel detto primo Stato a meno che l'impresa sia effettivamente finanziata, per la fornitura di detti servizi, direttamente o indirettamente, con fondi pubblici dell'altro Stato contraente. 3. Ai fini del presente articolo, l'espressione "fondi pubblici di uno Stato contraente" comprende i fondi pubblici costituiti da una sua suddivisione amministrativa o un suo ente locale.
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urn:nir:stato:legge:1980-04-02;202#art-c-17

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