Convenzione
Art. 12
Canoni
In vigore dal 15 giu 1980
Canoni
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato contraente.
2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità della legislazione di questo Stato contraente, ma l'imposta così applicata non deve eccedere:
a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni se essi sono pagati per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore su opere letterarie artistiche o scientifiche;
b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei canoni in ogni altro caso.
3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
4. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato contraente stesso, una sua suddivisione amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato contraente. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o non di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione cui si ricollegano effettivamente i diritti od i beni generatori dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente, dal quale provengono i canoni, una stabile organizzazione cui si ricollegano effettivamente i diritti o i beni generatori dei canoni. In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i quali sono pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è soggetta a tassazione in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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