Convenzione
Art. 10
Dividendi
In vigore dal 15 giu 1980
Dividendi
1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato
contraente di cui la società che li paga è residente, ma
a) l'imposta thailandese non può eccedere:
1) il 20 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se la società che paga i dividendi esercita una attività industriale o se il beneficiario dei dividendi è una società residente dell'Italia che possiede almeno il 25 per cento delle azioni con potere di voto della società che paga i dividendi stessi;
2) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se la società che paga i dividendi esercita una attività industriale ed il beneficiario dei dividendi è una società residente dell'Italia che possiede almeno il 25 per cento delle azioni con potere di voto della prima società;
b) l'imposta italiana non può eccedere:
1) il 20 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, salvo che non si applichi il subparagrafo 2);
2) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario dei dividendi è una società residente della Thailandia che possiede almeno il 25 per cento delle azioni con potere di voto della società che paga i dividendi.
3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni di godimento, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assimilabili ai redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente, di cui la società che paga i dividendi è residente, una stabile organizzazione cui si ricollega effettivamente la partecipazione generatrice dei dividendi. In tal caso i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricava profitti o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società a persone non residenti in detto altro Stato, nè prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti dalla società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte profitti o redditi provenienti da detto altro Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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