Convenzione

Art. 5

Stabile organizzazione

In vigore dal 15 giu 1980
Stabile organizzazione 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività. 2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: a) una sede di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) una officina; e) un laboratorio; f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali. 3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliare per l'impresa; f) il montaggio, l'installazione o la messa in opera di attrezzature o macchinari d'impianto, comprese le costruzioni necessarie per la loro installazione, ha una durata che non oltrepassa i sei mesi. 4. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3, una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - è considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se: a) essa ha ed abitualmente esercita in detto Stato il potere di concludere contratti a nome o per conto dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa; o b) essa abitualmente mantiene in detto Stato contraente una scorta di merci appartenenti alla impresa dalla quale regolarmente preleva merci per la consegna a nome o per conto della impresa, o c) essa abitualmente assicura ordinazioni in detto Stato contraente, totalmente o quasi totalmente a nome dell'impresa stessa, o a nome dell'impresa e di altre imprese da essa controllate o che la controllino. 5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa esercita in detto altro Stato la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività. 6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlla una società residente dell'altro Stato contraente o è da questa controllata, ovvero svolge attività in questo altro Stato (a mezzo di una stabile organizzazione o non) non costituisce, di per sè motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.
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urn:nir:stato:legge:1980-04-02;202#art-c-5

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