Convenzione

Art. 2

Imposte considerate

In vigore dal 15 giu 1980
Imposte considerate 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni amministrative, o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di percezione. 2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica la presente Convenzione sono in particolare: a) Per quanto concerne la Thailandia: I. - l'imposta sul reddito (the income tax); e II. - l'imposta sul reddito del petrolio (the petroleum income tax); (qui di seguito indicate quali "imposta thailandese"). b) Per quanto concerne l'Italia: I. - l'imposta sul reddito delle persone fisiche; II. - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; III. - l'imposta locale sui redditi ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali "imposta italiana"). 4. La presente Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno in seguito istituite in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
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urn:nir:stato:legge:1980-04-02;202#art-c-2

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