Convenzione
Art. 18
Pensioni
In vigore dal 15 giu 1980
Pensioni
1. Salve le disposizioni del paragrafo 1 dell', le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 le pensioni e le altre remunerazioni analoghe percepite da un residente di uno Stato contraente sono imponibili nell'altro Stato contraente se l'onere di tali pagamenti è sostenuto da un'impresa di detto altro Stato o da una stabile organizzazione ivi situata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-04-02;202#art-c-18